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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi di frantoi oleari

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 23/09/2005
n. 34141

Poiché i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche, lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato di cui all’articolo 59 del D. Lgs. 152/1999: pertanto, non si applica la disposizione di cui all’articolo 28, co. 7, del D. Lgs. 152/1999 che assimila alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura che esercitino anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

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