INQUINAMENTO IDRICO - Canone di fognatura e depurazione
Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 23/04/2009
n. 09670
In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO - Canone di fognatura e depurazione
Categoria: AcquaAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 23/04/2009
n. 09670
In tema di canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che, fino alla concreta applicazione del nuovo metodo di individuazione della tariffa del servizio unico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il CIPE conserva il potere di determinazione della tariffa, da esercitarsi in modo da garantire la copertura dei costi di gestione: pertanto, poiché il cosiddetto "minimo impegnato" è uno degli strumenti attraverso i quali si garantisce tale copertura, la delibera con cui il CIPE, prima della trasformazione del tributo locale in corrispettivo di diritto privato (disposta dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) abbia autorizzato l'utilizzazione del minimo garantito da parte di quei gestori che in precedenza lo avevano adottato, continua ad avere efficacia anche successivamente, fino all'applicazione concreta del nuovo metodo normalizzato.
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