Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Vercelli, con sentenza in data 11.07.2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.C. e D.A.S. in riferimento ai reati di cui ai capi A (art. 674 cod. pen.) e B (art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006), in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Il Tribunale affermava la penale responsabilità dei predetti imputati in riferimento al reato di cui al capo C (artt. 439 e 452 cod. pen.), con condanna alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. A C.C. , in qualità di amministratore delegato…
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Avvelenamento di acque: quali criteri per accertare il pericolo per la salute pubblica?
Categoria: AcquaAutorità: Cass. Pen. Sez. IV
Data: 06/06/2018
n. 25547
In tema di inquinamento di acque, i livelli di contaminazione costituiscono indicazioni di carattere meramente precauzionale, il cui superamento non è sufficiente ad integrare né la fattispecie prevista dall'art. 257 del D.L.vo 152/2006, la quale sanziona condotte di "inquinamento", ossia causative di un evento, né il delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, di cui all’art. 439 del codice penale. Ciò in quanto per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione non è sufficiente l'esistenza di rilevamenti attestanti il superamento dei livelli di contaminazione, essendo tuttavia necessario che un "avvelenamento", vi sia comunque stato. Trattasi di un reato di pericolo presunto, il cui evento – l’avvelenamento – deve riferirsi a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute), pericolosità che va scientificamente accertata e non ammette il riferimento a schemi presuntivi né il mero superamento di "limiti - soglia", di valenza precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo.
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Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Vercelli, con sentenza in data 11.07.2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.C. e D.A.S. in riferimento ai reati di cui ai capi A (art. 674 cod. pen.) e B (art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006), in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Il Tribunale affermava la penale responsabilità dei predetti imputati in riferimento al reato di cui al capo C (artt. 439 e 452 cod. pen.), con condanna alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. A C.C. , in qualità di amministratore delegato…
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