INQUINAMENTO IDRICO – Aumento dell’inquinamento
Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Civile
Data: 23/03/2006
n. 06566
Nel periodo di tempo che ha consentito il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, il Legislatore ha tentato evitare l’aumento, anche temporaneo, del fenomeno inquinatorio, imponendo, a tale scopo, un “divieto generalizzato di aumento senza alcun riferimento a limiti e/o parametri”. Poiché il concetto di aumento è di per sé relativo, e presuppone necessariamente il raffronto tra due dati, uno di partenza e uno di arrivo, che secondo il chiaro tenore letterale della norma, non sono normativi, ma quantitativi e qualitativi, e quindi da verificare in concreto, con la prescrizione che il dato fisico chimico preesistente alla entrata in vigore della nuova disciplina non può essere alterato in peius, deve farsi riferimento, ai fini della sussistenza dell’aumento, all’andamento del fenomeno mediante raffronto tra due dati cronologicamente distinti, dei quali quello di partenza va individuato nella “precedente situazione di fatto dello scarico”, che non coincide necessariamente con i limiti della legge Merli.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Aumento dell’inquinamento
Categoria: AcquaAutorità: Cassazione Civile
Data: 23/03/2006
n. 06566
Nel periodo di tempo che ha consentito il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, il Legislatore ha tentato evitare l’aumento, anche temporaneo, del fenomeno inquinatorio, imponendo, a tale scopo, un “divieto generalizzato di aumento senza alcun riferimento a limiti e/o parametri”. Poiché il concetto di aumento è di per sé relativo, e presuppone necessariamente il raffronto tra due dati, uno di partenza e uno di arrivo, che secondo il chiaro tenore letterale della norma, non sono normativi, ma quantitativi e qualitativi, e quindi da verificare in concreto, con la prescrizione che il dato fisico chimico preesistente alla entrata in vigore della nuova disciplina non può essere alterato in peius, deve farsi riferimento, ai fini della sussistenza dell’aumento, all’andamento del fenomeno mediante raffronto tra due dati cronologicamente distinti, dei quali quello di partenza va individuato nella “precedente situazione di fatto dello scarico”, che non coincide necessariamente con i limiti della legge Merli.
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