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ALIMENTI – Commercio di alimenti non genuini

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 19/05/2004
n. 23276

In concetto formale di “genuinità” di cui all’articolo 516 Cod. Pen. è quello fissato dalle disposizioni normative di settore, attraverso la precisa indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato prodotto alimentare (fattispecie relativa al Grana Padano): pertanto, non può essere considerato genuino il formaggio “grana padano” confezionato con latte termizzato (privo, cioè, di flora batterica), e ciò comporta, altresì, una violazione dell’interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi. Il Consorzio per la tutela del formaggio “grana padano”, pur essendo un ente privatistico volontariamente costituito da imprenditori di settore, comporta l’esercizio di una pubblica funzione, in quanto il Decreto Interministeriale del 23/03/1957 gli ha attribuito l’incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio stesso.

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