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ALIMENTI – Importazione di prodotti alimentari contaminati

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 03/02/2005
n. 03712

Nel caso di alimenti importati dall’Estero, l’esistenza di controlli sanitari all’atto della presentazione in dogana non sottrae l’importatore al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l’immistione sul mercato di prodotti dannosi o non conformi alla legge: infatti, i doveri di diligenza ad esso imposti riguardano tempi successivi a quello del controllo doganale e l’affidamento in un controllo a campione effettuato oltre cinque mesi prima non integra uno stato di buona fede. Il reato di cui all’art. 5, lett. d), della L. 283/1962 è reato di pericolo, per la cui integrazione deve ritenersi irrilevante ogni considerazione riferita all’effettività del danneggiamento della salute pubblica: un prodotto alimentare contaminato da salmonella, pertanto, è senza dubbio caratterizzato dall’attitudine concreta e già immanente a provocare un danno alla salute, non esistendo alcun codificato limite di tolleranza per la presenza di batteri del genere salmonella nelle carni (nella specie, trattasi di pollame).

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