ALIMENTI – Controlli
Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/07/2007
n. 28496
In materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 123/93 nel richiamare l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. prevede il rispetto di una procedura garantita sia per il prelievo dei campioni da analizzare che per il quantitativo minimo del campionamento, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali per la loro individuazione. A tal fine, l'impossibilità di revisione che comporta l'applicazione della procedura di cui al citato art. 223, c. 1, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sono rinvenibili nei prodotti deperibili anche a distanza di tempo sicché, essendo possibile la revisione, trova applicazione in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 223, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie dettata in materia di produzione e commercio di prodotti ortofrutticoli deteriorabili, nella specie cetrioli, che presentavano residui del prodotto antiparassitario "dieldrin" in quantità superiore rispetto a quella prevista dal D.M. 19 maggio 2000, all'epoca vigente).
© Riproduzione riservata
ALIMENTI – Controlli
Categoria: AlimentiAutorità: Cassazione Penale
Data: 18/07/2007
n. 28496
In materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 123/93 nel richiamare l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. prevede il rispetto di una procedura garantita sia per il prelievo dei campioni da analizzare che per il quantitativo minimo del campionamento, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali per la loro individuazione. A tal fine, l'impossibilità di revisione che comporta l'applicazione della procedura di cui al citato art. 223, c. 1, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sono rinvenibili nei prodotti deperibili anche a distanza di tempo sicché, essendo possibile la revisione, trova applicazione in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 223, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie dettata in materia di produzione e commercio di prodotti ortofrutticoli deteriorabili, nella specie cetrioli, che presentavano residui del prodotto antiparassitario "dieldrin" in quantità superiore rispetto a quella prevista dal D.M. 19 maggio 2000, all'epoca vigente).
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