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ALIMENTI – Genuinità delle sostanze alimentari

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/10/2003
n. 38577

La probabile accidentalità della contaminazione di prodotti alimentari con organismi geneticamente modificati non integra di per sé né il delitto di frode in commercio, di cui all’articolo 515 Cod. Pen., né il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all’articolo 516 Cod. Pen., perché il presupposto per la sussistenza di detti reati risiede nella consapevolezza della diversità del prodotto, nel primo caso, e, nel secondo, della non genuinità della sostanza alimentare. In materia di organismi geneticamente modificati, l’operatività del divieto di cui all’articolo 5, I comma, lettera a) della L. 283/62 è subordinata alla condizione negativa della mancanza di leggi o regolamenti che consentano la variazione della composizione naturale della sostanza.

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