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ALIMENTI – Vendita di sostanze alimentari alterate

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/01/2006
n. 02032

La tabella 2.1.1.3 di cui al Reg. CEE 1998/1525, relativa ai limiti per la frutta a guscio e la frutta secca destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici, è applicabile a condizione che la destinazione non al consumo umano diretto sia evidenziata chiaramente attraverso un’etichettatura contenente l’indicazione “Prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine, prima del consumo da parte dell’uomo o dell’impiego come ingrediente di derrate alimentari”. Qualora sul prodotto alimentare manchi tale etichetta, si applicano i limiti della tabella relativa ai prodotti destinati al consumo umano diretto di cui al punto 2.1.1.1 del Regolamento citato (nella fattispecie trattavasi di pistacchi).

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