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Eutanasia praticata in canile: da cosa si può dedurre l’uccisione ingiustificata di animali?

Categoria: Animali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/01/2018
n. 4562

L’uccisione ingiustificata di animali è un reato che trova disciplina all’art. 544-bis del codice penale. Nell’ambito della gestione di un canile, l’assenza di necessità delle uccisioni degli animali può essere desunta, tra l’altro, dall’indicazione, sui cartellini identificativi degli animali soppressi a seguito di eutanasia (iniezione di farmaco), di cause non riconducibili alle legittime ipotesi di soppressione per ragioni veterinarie, così come dall'assenza di patologie fisiche negli animali soppressi, e dal mancato rispetto degli obblighi certificativi. In più, concorre a confermare tale ricostruzione l’esorbitante dose di farmaci letali rispetto alle esigenze del canile. La stessa ingiustificata uccisione di animali, tale anche in quanto non determinata da visita o certificazione veterinaria, integra, inoltre, l’ulteriore reato dell’esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), essendo la somministrazione di farmaci finalizzati all’eutanasia una competenza specifica ed esclusiva del veterinario.

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del Tribunale di Cremona in data 17/02/2015, C.N., E. C. e L.G.G. erano state condannate: la prima alla pena di due anni e due mesi di reclusione e, le altre due, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, in quanto riconosciute colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 544-bis cod. pen. per avere ucciso, dal 2005 al marzo 2009, la N. come vice-Presidente dell'Associazione Zoofili Cremonesi, la C. e G. come volontarie del Rifugio del cane, con crudeltà…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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