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Eutanasia praticata in canile: da cosa si può dedurre l’uccisione ingiustificata di animali?

Categoria: Animali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/01/2018
n. 4562

L’uccisione ingiustificata di animali è un reato che trova disciplina all’art. 544-bis del codice penale. Nell’ambito della gestione di un canile, l’assenza di necessità delle uccisioni degli animali può essere desunta, tra l’altro, dall’indicazione, sui cartellini identificativi degli animali soppressi a seguito di eutanasia (iniezione di farmaco), di cause non riconducibili alle legittime ipotesi di soppressione per ragioni veterinarie, così come dall'assenza di patologie fisiche negli animali soppressi, e dal mancato rispetto degli obblighi certificativi. In più, concorre a confermare tale ricostruzione l’esorbitante dose di farmaci letali rispetto alle esigenze del canile. La stessa ingiustificata uccisione di animali, tale anche in quanto non determinata da visita o certificazione veterinaria, integra, inoltre, l’ulteriore reato dell’esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), essendo la somministrazione di farmaci finalizzati all’eutanasia una competenza specifica ed esclusiva del veterinario.

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