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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Polveri e getto pericoloso di cose

Categoria: Aria
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 18/11/2010
n. 40849

Il reato di cui all’art. 674 cod. pen. è ravvisabile in qualsiasi comportamento materiale (getto, lancio, versamento, emissione) avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può oggettivamente provocare offesa o molestia alle persone. Quando però si tratti di una attività socialmente utile, ed in quanto tale legislativamente o amministrativamente disciplinata, il comportamento, quand’anche idoneo a provocare offesa o molestia, resta ugualmente lecito sotto il profilo penale se non supera i limiti previsti dalla normativa di settore.

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