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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 19/06/2007
n. 23796

Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.

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