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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni non autorizzate

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 28/03/2008
n. 13225

Posto che con il D.Lgs. 152/06 non si distingue più tra “impianti preesistenti” ed “impianti successivi” alla sua entrata in vigore, l’attuale formulazione dell’art. 279 prevede distinte fattispecie di reato, che possono essere integrate dal fatto di installare o esercitare un impianto in assenza della prescritta autorizzazione, dal continuare l’esercizio dell’impianto o dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata, ovvero dal sottoporre un impianto a modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’art. 269, c. 8. Ad oggi, quindi, la permanenza del reato di emissioni non autorizzate non viene meno, come in precedenza, con la semplice presentazione della domanda di autorizzazione, bensì con il cessare della condotta dell’agente ovvero con il rilascio della prescritta autorizzazione.

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