INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni di polveri in atmosfera
Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 11/11/2005
n. 40954
Posto che gli impianti di frantumazione dei materiali di cava devono essere ricondotti nella previsione dell’art. 1 del D.P.R. 203/1988 vista la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell’atmosfera, l’imprenditore che gestisce tali impianti ha l’obbligo di evitare emissioni moleste anche nel caso di guasti (occorrendo, disponendone la chiusura fino ad avvenuta riparazione dello stesso), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di evitare l’evento oggetto della volontà repressiva del Legislatore è assimilabile, secondo il principio generale affermato dall'art. 40 cpv. Cod. Pen., alla condotta attiva produttiva dell’evento stesso.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni di polveri in atmosfera
Categoria: AriaAutorità: Cassazione Penale
Data: 11/11/2005
n. 40954
Posto che gli impianti di frantumazione dei materiali di cava devono essere ricondotti nella previsione dell’art. 1 del D.P.R. 203/1988 vista la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell’atmosfera, l’imprenditore che gestisce tali impianti ha l’obbligo di evitare emissioni moleste anche nel caso di guasti (occorrendo, disponendone la chiusura fino ad avvenuta riparazione dello stesso), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di evitare l’evento oggetto della volontà repressiva del Legislatore è assimilabile, secondo il principio generale affermato dall'art. 40 cpv. Cod. Pen., alla condotta attiva produttiva dell’evento stesso.
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