INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni non autorizzate
Categoria: Aria
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 13/05/2009
n. 20153
Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, qualora, avendo l’autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella Parte I dell’All. 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell’elenco e, sempre in via preventiva, della data d’inizio dell’attività. Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall’art. 272 del D.Lgs. 152/06 per i quali l’accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l’esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all’art. 269 del decreto citato.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni non autorizzate
Categoria: AriaAutorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 13/05/2009
n. 20153
Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, qualora, avendo l’autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella Parte I dell’All. 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell’elenco e, sempre in via preventiva, della data d’inizio dell’attività. Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall’art. 272 del D.Lgs. 152/06 per i quali l’accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l’esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all’art. 269 del decreto citato.
© Riproduzione riservata