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Le emissioni oltre il limite di tollerabilità sono sufficienti ad integrare il reato?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/12/2017
n. 57958

In materia di emissioni, l’evento della fattispecie penale di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 cod.pen., consiste nella molestia, riscontrabile già al superamento del limite della stretta tollerabilità: non è, quindi, necessario, ai fini dell’integrazione del reato, il superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge. Il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni, può (nel caso risulti impossibile accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle stesse) anche basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specialmente se a diretta conoscenza dei fatti, sempre che consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti, e non si tratti, invece, di valutazioni meramente soggettive o giudizi di natura tecnica.

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