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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti di trattamento di rifiuti

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 11/11/2005
n. 40944

Il Legislatore, in tema d'inquinamento atmosferico, con il D.P.R. 203/88, non ha inteso limitare la salubrità dell'aria ed il controllo delle emissioni atmosferiche ai soli impianti qualificabili come industriali a norma dell'articolo 2195 Cod. Civ., ma ha fatto riferimento a qualsiasi impianto che possa dare luogo ad emissioni in atmosfera. Anche gli impianti di trattamento dei rifiuti che comportino emissioni in atmosfera, oltre che alla disciplina di cui al D.Lgs. 22/97, sono sottoposti a quella di cui al D.P.R. 203/88, giacché la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa quella dei rifiuti e non rimane esclusa dall'applicabilità della prima. In tal senso, non ha alcuna rilevanza la circostanza che la ditta possa essere iscritta nel registro delle imprese soggette alle procedure semplificate in ordine al recupero del combustibile (nella fattispecie, trattavasi di sansa esausta).

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