Assenza di autorizzazione alle emissioni: il sequestro deve riguardare l’intero stabilimento?
Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/02/2017
n. 7390
In relazione al reato di esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 279, D.Lgs. 152/2006, nel caso di specie in relazione ad uno stabilimento presso cui veniva svolta attività di raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale e vegetale nonché di prodotti derivati non destinati al consumo umano, se dai sopralluoghi effettuati nello stabilimento emerge che non vi è un unico luogo di fuoriuscita delle emissioni, è necessario il sequestro dell’intera area, perché la condotta di reato riguarda l’intero complesso aziendale nelle varie fasi di lavorazione dei prodotti animali trattati: pertanto è da respingere la richiesta di revoca parziale del sequestro in relazione ad un’area dedicata alla sola attività di confezionamento dei sottoprodotti di origine animale, fondata sull’errato presupposto che si tratta di attività preliminare alla spedizione dei s.o.a. dopo la raccolta dai singoli produttori ad impianti di trasformazione e in quanto tale estranea al ciclo produttivo cui è destinato lo stabilimento.
© Riproduzione riservata
Assenza di autorizzazione alle emissioni: il sequestro deve riguardare l’intero stabilimento?
Categoria: AriaAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/02/2017
n. 7390
In relazione al reato di esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 279, D.Lgs. 152/2006, nel caso di specie in relazione ad uno stabilimento presso cui veniva svolta attività di raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale e vegetale nonché di prodotti derivati non destinati al consumo umano, se dai sopralluoghi effettuati nello stabilimento emerge che non vi è un unico luogo di fuoriuscita delle emissioni, è necessario il sequestro dell’intera area, perché la condotta di reato riguarda l’intero complesso aziendale nelle varie fasi di lavorazione dei prodotti animali trattati: pertanto è da respingere la richiesta di revoca parziale del sequestro in relazione ad un’area dedicata alla sola attività di confezionamento dei sottoprodotti di origine animale, fondata sull’errato presupposto che si tratta di attività preliminare alla spedizione dei s.o.a. dopo la raccolta dai singoli produttori ad impianti di trasformazione e in quanto tale estranea al ciclo produttivo cui è destinato lo stabilimento.
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