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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Obbligo di comunicazione attivazione impianto

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 06/11/2008
n. 41362

Le lavorazioni meccaniche, tra cui in particolare, l’attività di tranciatura di metallo – la quale non prevede l’utilizzo di sostanze chimiche né l’emissione di fumi o polveri inquinanti rilevanti -, in quanto ricomprese nell’elenco di cui alla parte I dell’ Allegato IV, Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, non ricadono sotto la disciplina del Titolo I, Parte quinta dello stesso decreto (per espressa previsione dell’art. 272, c. 5), salvo che vi sia un provvedimento generale dell’autorità competente che preveda l’obbligo di comunicazione dell’attivazione dell’impianto anche per tale tipo di attività. In tale ultimo caso, quindi, laddove manchi la comunicazione, si applicherà la sanzione di cui all’art. 279 del D.Lgs. 152/2006.

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