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La valutazione del rischio per la salute pubblica delle industrie insalubri non può essere compiuta aprioristicamente

Categoria: Aria
Autorità: TAR Lombardia, Brescia, Sez. II
Data: 05/02/2013
n. 145

L’adozione di provvedimenti repressivi delle industrie insalubri in base all’art. 216 del RD 1265/1934 presuppone l’accertamento in concreto di un’effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica.

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