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Inquinamento atmosferico: caso fortuito e accadimenti naturali

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/01/2020
n. 226

Il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (Nel caso di specie l’imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 2, del D.L.vo n. 152/2006 per non aver osservato le prescrizioni dell’AIA, in particolare la prescrizione del valore limite dell'emissione dell'inquinante CO monossido di carbonio, in conseguenza alla rottura di un macchinario utilizzato per la produzione di energia elettrica termica).    

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