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Aria – Getto pericoloso di cose; Responsabilità – Delega di funzioni

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 27/04/2011
n. 16422

La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi. L'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile. ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire. Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito nonché del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta, ma per l'amministratore privo di delega. Tale principio evidenzia che la responsabilità dell'amministratore residui comunque indipendentemente dal regime delle deleghe, quando egli si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di intervento in presenza di "anormalità" che egli era in grado di apprezzare e di affrontare (Fattispecie relativa alla responsabilità dei dirigenti di una centrale idroelettrica derivante dalla mancata osservazione delle direttive comunitarie e nazionali sull’utilizzo di oli ad alto tenore di zolfo).

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