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Molestie olfattive: quando sussiste il reato di “getto pericolo di cose”?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 03/11/2016
n. 46149

Le emissioni in atmosfera rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 c.p. non devono essere necessariamente di origine industriale, ma possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento, alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni, sino all'odore di caffè bruciato, purché particolarmente intenso; in questi casi ciò che rileva è che l’emissione odorigena sia tale da poter determinare una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone ed al fine di valutare l’idoneità offensiva della condotta, non potendosi configurare l’operatività di criteri positivizzati, normativi o amministrativi, deve essere utilizzato il parametro della “stretta tollerabilità”, sul presupposto che il criterio della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 c.p. non è idoneo ad assicurar una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana.

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