FATTO e DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nella resistenza del Comune di San Felice Circeo, respingeva il ricorso proposto dalla signora M.S.Z., residente in un immobile di proprietà situato nel centro storico cittadino, avverso la delibera di Giunta comunale n. 107/2018, recante “Istituzione zona a traffico limitato nel centro storico di San Felice Circeo”; compensava tra le parti le spese del giudizio. L’interessata ha proposto appello. Ha dedotto con un unico motivo: manifesta erroneità di giudizio in ordine alla dedotta violazione degli artt. 3 comma 1 n. 54 e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Limitazioni alla circolazione veicolare e protezione del “bene ambiente”
Categoria: AriaAutorità: Consiglio di Stato Sez. V
Data: 09/01/2024
n. 282
L’art. 16 Cost., relativo al diritto di circolazione e soggiorno, non preclude l’adozione di misure che, per ragioni di pubblico interesse, influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto l’art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela. Conseguentemente, non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi della norma, doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico; la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata laddove derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali e ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario e assoluto che la Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio, alla salute.
Leggi la sentenza
FATTO e DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nella resistenza del Comune di San Felice Circeo, respingeva il ricorso proposto dalla signora M.S.Z., residente in un immobile di proprietà situato nel centro storico cittadino, avverso la delibera di Giunta comunale n. 107/2018, recante “Istituzione zona a traffico limitato nel centro storico di San Felice Circeo”; compensava tra le parti le spese del giudizio. L’interessata ha proposto appello. Ha dedotto con un unico motivo: manifesta erroneità di giudizio in ordine alla dedotta violazione degli artt. 3 comma 1 n. 54 e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata