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Immissioni moleste di vapori e fumi: criteri di tollerabilità

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/04/2020
n. 13324

Ai fini dell’applicabilità del reato di getto pericoloso di cose (previsto dall’art. 674 cod. pen.) per le attività produttive occorre distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna.  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Con la sentenza del 27/3/2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 17/3/2016 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. C. con riguardo alla contestazione di cui all'art. 659 cod. pen., perché estinta per prescrizione, e conferma confermava la condanna quanto alla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., rideterminando la pena irrogata; all'imputato, quale titolare di un ristorante, era contestato di aver immesso nell'aria vapori e fumi provenienti dalla cucina in assenza di canna fumaria, causando molestie ai residenti.   Propone ricorso per cassazione il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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