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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni da fibre di amianto

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/10/2008
n. 37282

Al fine di configurare il reato di cui all’art. 674 c.p. nel caso di un’attività regolarmente autorizzata che produca emissioni moleste, occorre accertare il superamento dei limiti legali di tollerabilità; accertamento che, al contrario, non si rende necessario nei casi di attività non autorizzate, essendo sufficiente in tali casi, per l’integrazione del reato, la semplice idoneità delle emissioni a creare molestia alle persone (Fattispecie di emissioni in atmosfera, sotto specie di dispersione nell’ambiente di fibre di amianto, conseguenza del negligente abbandono agli agenti atmosferici di capannoni industriali contenenti amianto)

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