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Esercizio di un impianto senza autorizzazione: quando si configura il reato?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/11/2017
n. 50632

In materia di emissioni in atmosfera, l’esercizio di un impianto che risulti sprovvisto dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prescritta dall’art. 269 del D.L.vo 152/2006, comporta le sanzioni previste dall’art. 279 del medesimo decreto. Tale fattispecie integra un reato di mero pericolo, formale e permanente, la cui configurazione non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto inizio, prescindendo, quindi dall’effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati. E’ infatti, sufficiente la stessa sottrazione dell’attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza, stabilito dall’ordinamento a tutela dell’ambiente in ragione, appunto, della necessità che la PA possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente (nella specie si trattava di un impianto per la produzione di calcestruzzo).

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