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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Modifica di impianto termico senza autorizzazione

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 03/02/2006
n. 04326

La contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, sesto comma, del DPR 203/1988 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) non integra un reato istantaneo, la cui epoca di commissione debba farsi risalire al momento in cui avviene la modifica non autorizzata, bensì un reato permanente in cui detta modifica costituisce solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo ed al rilascio dell'autorizzazione (con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell’interesse protetto), ovvero sino a che l'agente non abbia desistito dal comportamento o ripristinato la situazione precedente.

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