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Quando si configura il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p.?

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 17/07/2014
n. 31448

L'art. 674 c.p. pone a fianco del getto o versamento delle cose l’emissione di gas, vapore o fumo, tutte condotte che rilevano come causa di pericolo nel senso di essere "atte a offendere o imbrattare o molestare persone". Non è quindi necessario per integrare reato che le emissioni causino un pericolo alla salute, essendo sufficiente anche la mera molestia o l'imbrattamento delle persone (fattispecie relativa ad un impianto di recupero di rifiuti che provocava emissioni di polveri derivanti dallo stoccaggio e dalla macinazione di macerie e prodotti inerti).

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