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Inibizione di attività insalubre: quali presupposti?

Categoria: Aria
Autorità: Consiglio di Stato, Sez, IV
Data: 03/12/2018
n. 6824

In tema di attività insalubri, i sensi dell’art. 29-decies, comma 10, del D.L.vo 152/2006 le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l’adozione, da parte del Comune, delle misure previste dall’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/34). In particolare, il provvedimento di inibizione dell'attività insalubre di un'industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l'inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità (nella specie, la situazione di pericolosità era stata causata dalla mancanza di una struttura idonea per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti, ed erano state più volte inutilmente segnalate le prescrizioni a cui avrebbe dovuto attenersi l’impianto.)

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto   1. La società N.E.P.s.r.l., poi incorporata nella Saraceno s.r.l., in qualità di soggetto gestore di un impianto di raccolta e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Villanova d’Asti, ha impugnato al T.a.r. per il Piemonte l’ordinanza n. 28/2014 adottata dal Responsabile della Polizia Locale dello stesso Comune di immediata interruzione di qualsiasi attività industriale e artigianale svolta all’interno dello stabilimento.   2. In particolare, la società ricorrente aveva ottenuto in data 13 febbraio 2009 l’autorizzazione ambientale integrata (di seguito AIA), ai sensi della legge n. 59/2005, per un progetto di impianto…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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