INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Emissioni
Categoria: Aria
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 04/03/2009
n. 09853
Non sono riconducibili ad alcune delle ipotesi previste dalla fattispecie di cui all’articolo 674 c.p. (tra cui rientrano anche le emissioni di onde elettromagnetiche, se atte a recare molestie alle persone) le molestie che costituiscono una conseguenza indiretta e non diretta della emissione di fumi “attraverso la canna fumaria” quale conseguenza del riscaldamento della stessa e della “propagazione del calore attraverso le pareti in cui è incorporata nell'appartamento confinante”. Rientrano, invece, nel disposto dell'art. 844 c.c. le immissioni di calore (non menzionate nella fattispecie penale), allorché superino la normale tollerabilità. Sicché risulta evidente che il fenomeno di cui si tratta non è riferibile alla esistenza di interessi collettivi, la cui tutela giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato, ma riguarda esclusivamente il libero godimento del diritto di proprietà, la cui compressione consente il ricorso agli strumenti di natura privatistica che sono posti a tutela di tale diritto.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Emissioni
Categoria: AriaAutorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 04/03/2009
n. 09853
Non sono riconducibili ad alcune delle ipotesi previste dalla fattispecie di cui all’articolo 674 c.p. (tra cui rientrano anche le emissioni di onde elettromagnetiche, se atte a recare molestie alle persone) le molestie che costituiscono una conseguenza indiretta e non diretta della emissione di fumi “attraverso la canna fumaria” quale conseguenza del riscaldamento della stessa e della “propagazione del calore attraverso le pareti in cui è incorporata nell'appartamento confinante”. Rientrano, invece, nel disposto dell'art. 844 c.c. le immissioni di calore (non menzionate nella fattispecie penale), allorché superino la normale tollerabilità. Sicché risulta evidente che il fenomeno di cui si tratta non è riferibile alla esistenza di interessi collettivi, la cui tutela giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato, ma riguarda esclusivamente il libero godimento del diritto di proprietà, la cui compressione consente il ricorso agli strumenti di natura privatistica che sono posti a tutela di tale diritto.
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