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Getto pericoloso di cose ed emissioni: quando si configura?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/09/2019
n. 38021

Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 cod. pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 30 aprile 2018, la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza appellata dagli odierni ricorrenti, li ha assolti - riducendo conseguentemente la pena - dalla contravvenzione di concorso nell'attività di gestione illecita di rifiuti consistente in deposito incontrollato, confermandone invece la condanna per concorso nel delitto di cui all'art. 256 bis, commi 1 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. per la combustione di una parte dei rifiuti depositati così provocando emissioni di fumi idonee ad arrecare molestia alle persone.   2.Avverso…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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