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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/06/2007
n. 23793

Poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell’affermazione di responsabilità, non basta l’accertamento che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino i parametri fissati dalla legge, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 cod. civ. Tali principi sono tuttavia applicabili allorché le emissioni provengano da attività autorizzata. Se, invece, i fumi provengano da attività non autorizzata o addirittura contra legem, ai fini della configurabilità del reato non è necessario accertare il superamento dei limiti della normale tollerabilità essendo sufficiente l’astratta idoneità dei fumi a recare fastidio o molestia alle persone.

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