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ILVA, sospendere l’attività se vi è pericolo per salute e ambiente

Categoria: Aria
Autorità: Corte di Giustizia UE
Data: 24/06/2024
n. C-626

La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso

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Leggi la sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17, e rettifica in GU 2012, L 158, pag. 25). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, C. Z. e a., residenti del comune di Taranto (Italia) e dei comuni limitrofi, e, dall’altro, l’Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria (in prosieguo: l’«Ilva»), società proprietaria di uno stabilimento siderurgico situato in tale comune (in prosieguo: lo «stabilimento Ilva»), la Acciaierie…
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