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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di vapori molesti

Categoria: Aria
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 15/04/2009
n. 15734

La contravvenzione di cui all’art. 674 Cod. Pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l’incolumità delle persone indipendentemente dall’osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

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