Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione: è necessaria la lesione del bene giuridico tutelato?
Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen.
Data: 19/05/2017
n. 25215
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Detto principio è estensibile anche alla materia dell'inquinamento atmosferico attesa l'identità di ratio sottesa ad ambedue le violazioni. Quanto sopra, del resto, è confermato anche in materia di A.I.A. laddove si è affermato che in tema di inquinamento atmosferico il reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art. 13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372, oggi art. 29-quattuordecies, d.lgs. n.152 del 2006), in particolare per omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente (fattispecie relativa al reato di cui all’art. 279, d.lgs. 152/2006 per la violazione delle prescrizioni attinenti ad un punto di emissione diverso da quello autorizzato in cui l’attività avrebbe dovuto svolgersi).
© Riproduzione riservata
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione: è necessaria la lesione del bene giuridico tutelato?
Categoria: AriaAutorità: Cass. Pen.
Data: 19/05/2017
n. 25215
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Detto principio è estensibile anche alla materia dell'inquinamento atmosferico attesa l'identità di ratio sottesa ad ambedue le violazioni. Quanto sopra, del resto, è confermato anche in materia di A.I.A. laddove si è affermato che in tema di inquinamento atmosferico il reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art. 13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372, oggi art. 29-quattuordecies, d.lgs. n.152 del 2006), in particolare per omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente (fattispecie relativa al reato di cui all’art. 279, d.lgs. 152/2006 per la violazione delle prescrizioni attinenti ad un punto di emissione diverso da quello autorizzato in cui l’attività avrebbe dovuto svolgersi).
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