Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Emissioni in atmosfera: quando reato e quando mera sanzione amministrativa?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. VI
Data: 17/04/2019
n. 16669

Commette reato di esercizio abusivo di attività produttiva di emissioni in atmosfera (condotta prevista e punita dal comma 1 dell'art. 279 D.Lvo n. 152 del 2006) chi inizia ad installare uno stabilimento produttivo in assenza dell’autorizzazione necessaria (richiesta ai sensi dell’art. 269 del citato D.Lvo) o chi continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. Tale reato è riferibile al gestore dell’attività da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione. Diversamente, la sola violazione delle semplici prescrizioni autorizzative, che evidentemente presuppongono il possesso dell'autorizzazione, comporta unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi del comma 2 bis dell’art. 279 D.Lvo n. 152 del 2006), senza quindi che si configuri il reato di esercizio abusivo.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Cassino, con sentenza 3.11.2017 dichiarava l'imputato H. colpevole del reato di cui all'art. 279, d. Lgs. n. 152 del 2006 (esercizio di attività di lavorazione marmi e ceramica, in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera), accertato in data 20.11.2012, condannandolo alla pena di C 1000 di ammenda, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche.   2.Con atto di appello, proposto dal difensore iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613, cod. proc. pen., si chiedeva l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, anche con formula dubitativa, in particolare deducendo:   1) il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata