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Definizione di “stabilimento” e unitarietà del “ciclo produttivo”

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/06/2023
n. 28036

Ai sensi dell'articolo 268, lettera h), del decreto legislativo numero 152/2006, per «stabilimento» si intende il «complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti ho sono effettuate una o più attività che producono emissioni». La successiva lettera l) definisce l'«impianto» come «il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio». L'unitarietà del complesso è pertanto data dal «ciclo produttivo» complessivo, attribuito ad un unico centro decisionale, risultando del tutto irrilevante l'unicità o pluralità degli impianti. Non a caso, l'articolo 269, comma 1, secondo periodo, stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento», mentre «i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni». Nel caso di specie, pertanto, essendo circostanza del tutto incontestata la riconducibilità dei vari capannoni ad una gestione unitaria, lo «stabilimento» sarebbe risultato unico anche in caso di totale indipendenza dei tre capannoni e, conseguentemente, il numero dei capi complessivo correttamente è stato computato sommando il numero di animali presenti in tutti e tre i capannoni.

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