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Sversamento di liquami: serve un danno concreto per integrare il reato?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/12/2017
n. 56065

Nell’ipotesi di versamento di liquami, ai fini dell’integrazione del reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 c.p., che punisce chi getta o versa, in un luogo di pubblico transito o di comune uso, cose dirette ad offendere o molestare persone, e chi provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, non è necessaria la verifica del danno concreto ed attuale alle persone: è, infatti, sufficiente l’attitudine della condotta all’offesa, che sussiste, ad esempio, nel caso dell’esposizione al pericolo della salute pubblica, data dall’evidente rischio di patologie infettive derivante dall’esposizione ai liquami stessi (nella specie, si trattava di liquami organici e residui zoologici che da una stalla confluivano su pubblica via).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 8.4.2016, ha condannato D.D. alla pena di € 200,00 di ammenda oltre spese, per il reato di cui all'art. 674, c.p., perché, essendo proprietario di un allevamento di bovini e suini, non aveva impedito l'emissione di gas, vapori o fumo, nonché liquami, atti a cagionare disturbo ai componenti del Consorzio di Roma, in Roma 1'1.2.2011 fino alla data odierna.   2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 674 c.p., siccome il Giudice…
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