Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa in data 15 novembre 2017, ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, T. G., T. M., T. E. e T. A., alla pena di C 130,00 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 674 cod.pen., perché quali amministratori della N.T. s.n.c., in violazione del principio di precauzione di cui all'art. 177 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, provocavano delle esalazioni di solvente, fuoriuscito dal cumulo di rottami ferrosi provenienti dalla E.A. e depositati presso l'impianto di Brendola della predetta società. Dal…
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Molestie olfattive originate nel rispetto dell’autorizzazione: sono sempre lecite?
Categoria: AriaAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/12/2018
n. 54209
In tema di emissioni, l’art. 674 del codice penale vieta le emissioni di gas, di vapori o di fumo idonei ad arrecare disturbo alle persone, molestia che, ricomprende tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione, situazioni che non comprendono il danno o anche il pericolo di danno alla salute e/o all'ambiente, casi nei quali altre sono le fattispecie incriminatrici applicabili. Infatti, occorre distinguere: le emissioni effettuate in assenza di autorizzazione, perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta, devono essere valutate secondo un criterio di "stretta tollerabilità"; diversamente, in occasione di emissioni originate nell’ambito di un’attività esercitata in conformità alle previste autorizzazioni, e senza superamento dei limiti di queste, si deve fare riferimento alla normale tollerabilità delle persone, quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 del codice civile. Tuttavia, nel caso in cui l’attività sia autorizzata, ed esercitata nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere ulteriormente l'impatto sulla realtà esterna.
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Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa in data 15 novembre 2017, ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, T. G., T. M., T. E. e T. A., alla pena di C 130,00 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 674 cod.pen., perché quali amministratori della N.T. s.n.c., in violazione del principio di precauzione di cui all'art. 177 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006, provocavano delle esalazioni di solvente, fuoriuscito dal cumulo di rottami ferrosi provenienti dalla E.A. e depositati presso l'impianto di Brendola della predetta società. Dal…
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