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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni provenienti da attività estrattiva

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 03/03/2004
n. 9757

Allo stato attuale delle conoscenze tecniche, non è possibile convogliare le polveri prodotte nell’attività estrattiva dal brillamento di mine, perché si tratta di emissioni diffuse che interessano superfici molto vaste e localizzate in posti diversi: non essendo, dunque, conosciuti idonei sistemi di captazione, la disciplina dettata dal D.P.R. n° 203 del 24/05/1988 risulta inapplicabile. L’inciso “nei casi non consentiti dalla legge” di cui all’art. 674 Cod. Pen. richiede che l’emissione (di gas, vapore o fumo) avvenga in violazione delle norme in materia di inquinamento atmosferico, per cui non è sufficiente che le emissioni siano potenzialmente idonee a recare fastidio alle persone, ma è necessario dimostrare che superino i limiti fissati dalla legge.

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