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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività a ridotto inquinamento

Categoria: Aria
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 18/05/2010
n. 18774

Occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità indicate dall’art. 17 del DPR n. 203/1988 che o autorizzi in via generale l’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuando specificatamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati; infatti, la possibilità di esercitare l’attività senza chiedere l’autorizzazione è concessa dal DPR 25 luglio 1991 solo per gli impianti con emissioni poco significative di cui all’allegato I del medesimo D.P.R. -, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988 (ora previste dall’art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate).

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