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Deturpamento di bellezze naturali: a quali condizioni si configura il reato?

Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 23/01/2015
n. 3247

La distruzione o deturpamento di bellezze naturali, ex art. 734 c.p., si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette, pertanto non è sufficiente per integrare tale contravvenzione, nè l'esecuzione di un'opera nè la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.

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