Deturpamento di bellezze naturali: a quali condizioni si configura il reato?
Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 23/01/2015
n. 3247
La distruzione o deturpamento di bellezze naturali, ex art. 734 c.p., si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette, pertanto non è sufficiente per integrare tale contravvenzione, nè l'esecuzione di un'opera nè la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.
© Riproduzione riservata
Deturpamento di bellezze naturali: a quali condizioni si configura il reato?
Categoria: Beni culturali e ambientaliAutorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 23/01/2015
n. 3247
La distruzione o deturpamento di bellezze naturali, ex art. 734 c.p., si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette, pertanto non è sufficiente per integrare tale contravvenzione, nè l'esecuzione di un'opera nè la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali.
© Riproduzione riservata