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Reato paesaggistico: è punibile chi ignora il vincolo?

Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/06/2024
n. 24246

L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, con la pena prevista dall’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, l’elemento psicologico non è escluso dall’ignoranza dell’esistenza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la Pubblica Amministrazione prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge. (Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva di non essere a conoscenza della presenza del vincolo paesaggistico nella zona in cui aveva realizzato un fabbricato in cemento armato, ma, come rilevato dalla Corte, non ricorre l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale perché il cittadino ha sempre un obbligo di verifica e controllo prima del compimento dell’attività edilizia).

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