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Le cinque regole in tema di bonifiche.

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Campania
Data: 18/01/2023
n. 400

Può dirsi in estrema sintesi, che dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 152/2006 (in particolare, nel Titolo V della Parte IV) possono ricavarsi le seguenti regole: 1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. 1), ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia"; 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (art. 244, comma 2); 3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla p.a. competente (art. 244, comma 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2).

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1.- Con il presente ricorso, la XXX  ha domandato al Tribunale di annullare i provvedimenti in epigrafe indicati con cui la Regione Campania le aveva imposto, in qualità di proprietaria dello stabilimento industriale di Pomigliano d’Arco (stabilimento “-OMISSIS- in cui produce autoveicoli, di dar corso agli interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda e di riattivare il procedimento di bonifica dell’area, considerando peraltro quest’ultima richiesta al pari di una prescrizione autorizzativa. La XXX sostenendo di non essere responsabile della contaminazione riscontrata in falda nonché l’assenza nel provvedimento di AIA di una prescrizione…
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