Ritenuto in fatto* *estratto 1.La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28\11\2016 ha riformato la decisione emessa in data 22\9\2015 dal Tribunale di Brindisi, appellata dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e, tra gli altri, dagli imputati G.B., G.C.P., R.S., E.Z., J.I.L.R.e M. Z., dichiarando non doversi procedere per i reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione e confermando le statuizioni civili in favore della Regione Puglia. 2.In particolare, G.B., M. Z., J.I.L.R., G.C.P. e R.S., erano stati chiamati a rispondere, unitamente ad altri, al capo 1 dell'imputazione, del reato di cui agli artt. 81,110…
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L’area situata in un sito di interesse nazionale è sempre soggetta a caratterizzazione?
Categoria: BonificheAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/02/2018
n. 5075
I siti di interesse nazionale sono individuati, ai fini della bonifica, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali (così stabilisce l’art. 252 del D.L.vo 152/2006). E’ la stessa procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale ad evidenziarne la potenziale contaminazione: l'inclusione di un’area entro un sito di interesse nazionale opera, perciò, al pari di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito e che obbliga, ai sensi dell’art. 242 del citato decreto, all'attivazione delle procedure operative ed amministrative di bonifica. Di conseguenza, l’inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione, rendendola soggetta a caratterizzazione.
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Ritenuto in fatto* *estratto 1.La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28\11\2016 ha riformato la decisione emessa in data 22\9\2015 dal Tribunale di Brindisi, appellata dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e, tra gli altri, dagli imputati G.B., G.C.P., R.S., E.Z., J.I.L.R.e M. Z., dichiarando non doversi procedere per i reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione e confermando le statuizioni civili in favore della Regione Puglia. 2.In particolare, G.B., M. Z., J.I.L.R., G.C.P. e R.S., erano stati chiamati a rispondere, unitamente ad altri, al capo 1 dell'imputazione, del reato di cui agli artt. 81,110…
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