Bonifica dei siti: quando si applica la condizione di non punibilità?
Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen.
Data: 04/05/2017
n. 21259
L’art. 257, d.lgs. 152/2006, in materia di bonifica dei siti, e così la speciale condizione di non punibilità ivi prevista al comma 4 nel caso di osservanza dei progetti di bonifica approvati ai sensi degli artt. 242 ss., si applica a chi ha cagionato l’inquinamento.
Nel caso di specie la speciale condizione di non punibilità non può trovare applicazione in quanto l'imputato non risulta il soggetto che ha cagionato l'inquinamento originario del sito, ma il responsabile tecnico della ditta incaricata della realizzazione del progetto di bonifica, il quale ha effettuato sull'area interessata operazione di riporto di terra di cava, al fine di riportare la concentrazione del parametro idrocarburi nei limiti consentiti.
© Riproduzione riservata
Bonifica dei siti: quando si applica la condizione di non punibilità?
Categoria: BonificheAutorità: Cass. Pen.
Data: 04/05/2017
n. 21259
L’art. 257, d.lgs. 152/2006, in materia di bonifica dei siti, e così la speciale condizione di non punibilità ivi prevista al comma 4 nel caso di osservanza dei progetti di bonifica approvati ai sensi degli artt. 242 ss., si applica a chi ha cagionato l’inquinamento. Nel caso di specie la speciale condizione di non punibilità non può trovare applicazione in quanto l'imputato non risulta il soggetto che ha cagionato l'inquinamento originario del sito, ma il responsabile tecnico della ditta incaricata della realizzazione del progetto di bonifica, il quale ha effettuato sull'area interessata operazione di riporto di terra di cava, al fine di riportare la concentrazione del parametro idrocarburi nei limiti consentiti.
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