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Sito contaminato e inquinamento ambientale: quali differenze?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/11/2018
n. 50018

In tema di bonifiche, il superamento della CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) - per diverse e significative sostanze inquinanti - è grave indizio di effettiva contaminazione rispetto al superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), tanto che impone la messa in sicurezza e la bonifica del sito e l'espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (ai sensi degli artt. 240, comma 1, lett. c e d, e 242 del D.L.vo 152/2006). Tuttavia, l’accertamento della contaminazione di un sito, come definita dall'art. 240 del medesimo decreto, non può di per sé configurare il delitto di inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452 bis cod. pen., in quanto i concetti su cui si basa il D.L.vo 152/2006, elaborati a diversi fini, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del predetto delitto (introdotto dalla successiva L. 68/2015). Infatti, l'art. 240 del D.L.vo 152/2006 disciplina l'attività di bonifica dei siti quale prevista dal Titolo V del medesimo decreto, in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate. Il reato di inquinamento ambientale, invece, ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e richiede l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla norma stessa, che non richiedono la prova della contaminazione del sito.

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