Bonifica – iter procedimentale
Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Marche
Data: 22/06/2012
n. 450
Il procedimento di bonifica, di cui all’art. 242 del D. Lgs. 152/06, si svolge attraverso un complesso iter procedimentale caratterizzato da fasi ben definite e collocate in sequenza propedeutica l’una, quella precedente, rispetto all’altra, quella successiva (in particolare alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza segue l’elaborazione e l’approvazione del piano di caratterizzazione nonché l’avvio della procedura di analisi del rischio). All’esito di tali adempimenti viene redatto e approvato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. All’approvazione del progetto segue, infine, la relativa fase esecutiva.
Risulta quindi evidente che il procedimento entra in stallo se non viene conclusa una fase dello stesso propedeutica all’avvio della fase successiva (fattispecie relativa alla rimozione di rifiuti rientrante nelle attività di messa in sicurezza di emergenza di un arenile).
© Riproduzione riservata
Bonifica – iter procedimentale
Categoria: BonificheAutorità: Tar Marche
Data: 22/06/2012
n. 450
Il procedimento di bonifica, di cui all’art. 242 del D. Lgs. 152/06, si svolge attraverso un complesso iter procedimentale caratterizzato da fasi ben definite e collocate in sequenza propedeutica l’una, quella precedente, rispetto all’altra, quella successiva (in particolare alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza segue l’elaborazione e l’approvazione del piano di caratterizzazione nonché l’avvio della procedura di analisi del rischio). All’esito di tali adempimenti viene redatto e approvato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. All’approvazione del progetto segue, infine, la relativa fase esecutiva. Risulta quindi evidente che il procedimento entra in stallo se non viene conclusa una fase dello stesso propedeutica all’avvio della fase successiva (fattispecie relativa alla rimozione di rifiuti rientrante nelle attività di messa in sicurezza di emergenza di un arenile).
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