Ritenuto in fatto 1. La questione controversa concerne l’accertamento di responsabilità da inquinamento di un’area – sita in (omissis), loc. (omissis) di (omissis) – precedentemente appartenuta alla (omissis) (ora (omissis) S.p.a.) che ivi aveva realizzato una importante fabbrica di prodotti chimici e pesticidi, definitivamente chiusa nel 1965. 2. L’odierna appellante è l’attuale proprietaria del sito a far data dall’anno 1978. 2.1. Accertata la contaminazione del suolo - dopo una pregressa, laboriosa istruttoria – all’esito della conferenza di servizi, il Ministero dell’ambiente (oggi della transizione ecologica) ha individuato nella società “(omissis)” il soggetto responsabile della contaminazione del sito,…
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Bonifica e rifiuto: quali differenze?
Categoria: BonificheAutorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 23/12/2021
n. 8546
Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono strettamente correlati ma distinti da quello di rifiuto: infatti, ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del d. lgs. 152/2006, la disciplina delle bonifiche non si applica “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del decreto”. Ciò risponde a logica, prima che a diritto, perché non necessariamente l’abbandono di un rifiuto genera un inquinamento in senso proprio e richiede una bonifica. Si tratta però di un’eventualità possibile, e quindi il legislatore dispone che come regola i rifiuti abbandonati vadano rimossi, ai sensi dell’art. 192 del decreto, e dispone poi con l’art. 239, comma 2, lettera a), seconda parte, che “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale”.
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Ritenuto in fatto 1. La questione controversa concerne l’accertamento di responsabilità da inquinamento di un’area – sita in (omissis), loc. (omissis) di (omissis) – precedentemente appartenuta alla (omissis) (ora (omissis) S.p.a.) che ivi aveva realizzato una importante fabbrica di prodotti chimici e pesticidi, definitivamente chiusa nel 1965. 2. L’odierna appellante è l’attuale proprietaria del sito a far data dall’anno 1978. 2.1. Accertata la contaminazione del suolo - dopo una pregressa, laboriosa istruttoria – all’esito della conferenza di servizi, il Ministero dell’ambiente (oggi della transizione ecologica) ha individuato nella società “(omissis)” il soggetto responsabile della contaminazione del sito,…
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